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Il traduttore non è un’enciclopedia ambulante, è solo una persona che studia i linguaggi specifici utilizzati in ogni campo di specializzazione. La resa dipende anche da voi, aiutateci fornendo materiali di supporto.

Campi
di specializzazione

  • Giuridico (anche traduzioni giurate e asseverate presso il Tribunale Civile di Roma)
  • Medico
  • Economico
  • Informatico (anche traduzione di siti web)
  • Cinematografico, televisivo, pubblicitario
  • Turistico
  • Sportivo
  • Tecnico-scientifico
  • Commerciale/Marketing
  • Letterario
  • Socio-psicologico

Tipologie
di testo

  • Libri e manuali
  • Articolo, riviste e affini
  • Progetti
  • Cataloghi, dépliant e brochure
  • Siti e portali Internet
  • Relazioni Abstract
  • Atti congressuali
  • Contratti
  • Lucidi, cartelle con impaginazioni comportanti disegni, tabelle, grafici o formule

Condizioni generali di incarico per traduzioni

  • L’unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella si intende normalmente una pagina dattiloscritta di 25 righe e 60 battute per riga/ 1.500 battute. Le tariffe si intendono al netto di IVA; la fatturazione minima è comunque pari ad una cartella;
  • Il traduttore deve poter prendere visione anticipatamente del testo da tradurre. L’originale deve essere consegnato al traduttore in forma leggibile e completa d’eventuali tabelle, figure e grafici, eventualmente presenti nel testo. Va, inoltre, fornita l’eventuale documentazione disponibile sull’argomento. Il traduttore presa visione del testo da tradurre preparerà il preventivo di spesa che sarà prontamente inviato al committente. Questi avrà cura di rispondere entro le successiva 24 ore;
  • La traduzione deve essere commissionata con lettera di incarico o equivalente da cui risultino la somma dovuta nonché i termini di consegna e pagamento;
  • Le modalità di consegna e ritiro, diverse da supporto elettronico, sono a spese del committente;
  • I termini di consegna sono vincolanti solo se espressamente previsti e riguardano esclusivamente il materiale consegnato all’atto dell’accettazione dell’incarico;
  • Il traduttore è responsabile della segretezza dei documenti del committente e della loro salvaguardia finché sono in suo possesso;
  • A norma della Direttiva 2000/35/CE, il pagamento del compenso pattuito avviene a ricevimento fattura o equivalente e comunque non oltre i 60gg.;
  • Per lavori di entità consistente, viene riconosciuta al traduttore la corresponsione di un acconto sul compenso pattuito;
  • Se impossibilitato ad eseguire il lavoro per cause di forza maggiore sopravvenute e documentate, il traduttore può rinunciare all’incarico senza essere tenuto ad alcun risarcimento;
  • Per incarichi conferiti e successivamente revocati è dovuta al traduttore una penale di cancellazione pari al 10% del compenso totale pattuito. La traduzione già eseguita è posta a disposizione del committente e deve essere interamente pagata;
  • Eventuali reclami devono essere presentati entro e non oltre i 30 gg. dalla data di consegna

Condizioni generali di incarico per traduzioni per l'editoria

  • La traduzione di un testo per l’editoria deve essere commissionata con apposita lettera d’incarico;
  • La traduzione di qualsiasi testo destinato alla pubblicazione, a stampa o multimediale, protetta dalla Legge sul Diritto d’Autore n. 633/41 e successive integrazioni. Il traduttore gode pertanto del Diritto d’Autore sulla propria opera;
  • L’unità base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella da editoria si intende una pagina dattiloscritta di 30 righe e 60 battute per riga;
  • Il testo tradotto deve essere pubblicato nella sua integrità, qualsiasi modifica deve essere approvata dal traduttore;
  • Una volta approvato dall’editore, il testo deve essere pubblicato entro due anni; in caso contrario, la proprietà della traduzione torna al traduttore che ne disporrà pienamente;
  • Il traduttore si impegna a dare una versione equivalente, per contenuto e stile, del testo originale, ad eseguire personalmente la traduzione e a rispettare i termini di consegna fissati sulla lettera d’incarico;
  • Per quanto non specificato, si rimanda ai punti 7 e seguenti delle condizioni generali per qualsiasi altro servizio accessorio, si rimanda a quanto esposto nelle precedenti sezioni.
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